SISMABONUS

INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

Per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, dal 2017 è attivo il SISMABONUS, lo strumento che consente di usufruire degli incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, fino a un massimo dell’85 per cento.

MISURA DEGLI INCENTIVI DEL SISMABONUS

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive (per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 e successive integrazioni (regionali).

* Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa, per esempio, interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all’immobile. Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.

NOVITA’ PER IL 2021: SUPERSISMABONUS

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio (n. 34/2020, legge n. 77/2020) sono state introdotte importanti novità per gli edifici abitativi (c.d. SuperBonus):

  1. la detrazione è del 110% delle spese
  2. la possibilità di optare per lo sconto in fattura da parte dell’impresa
  3. la possibilità di optare per la cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari
  4. in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa
  5. la detrazione si applica ai costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
  6. la detrazione si applica alle spese di progettazione ed alle altre spese professionali
  7. la detrazione si applica sul valore totale della fattura, IVA compresa.

Le nuove disposizioni (c.d. “SUPERBONUS”) si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “SISMABONUS”).

DETRAZIONE FISCALE

per Clienti soggetti passivi IRPEF / IRES

CESSIONE DEL CREDITO

all’istituto di credito o altro intermediario finanziario

SCONTO IN FATTURA

direttamente dall’impresa

UNITÀ IMMOBILIARI ESCLUSE DAL SUPERSISMABONUS

SONO ESCLUSE DAL SUPER-SISMABONUS

  1. unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli)
  2. unità immobiliari non residenziali (superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza inferiore al 50 per cento del totale)
  3. parti comuni a cinque o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti (legge di Bilancio 2021).

CONDOMINIO E PARTI COMUNI

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, l’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari. Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Essa sarà attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea, sempre che il condomino non decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di miglioramento sismico sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (decreto-legge n. 104/2020).

INTERVENTI LOCALI

Sono esclusi gli interventi di “riparazione o locali” di cui al § 8.4 del Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC – DM  17/1/2018), ossia «gli interventi che interessino singoli elementi strutturali e che non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti», poiché non riguardano l’intero edificio. Infatti, l’art. 16 del Decreto-legge n. 63/2013, cui il SuperSismaBonus si riferisce, fa specifico rimando all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – DPR n. 917/1986), secondo cui: «gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

INTERVENTI ABUSIVI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE –  D.P.R. 380/2001), per beneficiare del SUPERSISMABONUS non devono essere stati realizzati «interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato». Pertanto, è necessaria un’attestazione di conformità dell’edificio alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004.

Nella Consulenza Giuridica n. 910-1/2020, la Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate spiega che, se le opere edilizie sono comunque «conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, questo non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purchè il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti». L’Agenzia precisa che l’agevolazione può essere concessa anche «se non si sia ancora concluso il procedimento di condono edilizio».

LE PROCEDURE OPERATIVE

Il Testo Coordinato del D.M. n.58 del 28/2/2017 con le modifiche del D.M. n.65 del 7/3/2017 e del D.M. n.24 del 9/1/2020 ha stabilito le Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

In particolare, il Progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori (ante-operam) e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato (post-operam).

Il Direttore dei lavori e il Collaudatore statico, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

CLASSI DI RISCHIO SISMICO

La nuova metodologia consente di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, mediante due parametri che tengono conto sia della sicurezza per la vita umana, sia degli aspetti economici collegati a un eventuale terremoto. In particolare, i due parametri sono:

  • la Perdita Annuale Media attesa (PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni degli elementi e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell’edificio;
  • l’Indice di Sicurezza(IS-V) della struttura, in funzione dell’accelerazione di picco al suolo (PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV).

Come per il modello già introdotto per la certificazione energetica, le Linee Guida hanno individuato 8 classi di rischio sismico, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G: A+ (meno rischio), A, B, C, D, E, F e G (più rischio).

SISMAGROUP

IDES è Partner scientifico di SismaGROUP, la rete nazionale di esperti in sicurezza sismica.

Partner sono in grado di fornire soluzioni specialistiche, complementari e flessibili, in modo da offrire al Cliente il miglior servizio possibile.

Imprese, Produttori, Tecnici, Progettisti, Ricercatori e Professori universitari sono in grado di realizzare in tutta Italia l’intervento di adeguamento sismico, ottimizzando il rapporto qualità-prezzo. Hanno competenze specifiche nel campo dell’ingegneria sismica: dalla diagnosi iniziale alla classificazione sismica finale, passando per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento di adeguamento sismico.

Consulenti fiscali, finanziari e assicurativi sono in grado di fornire la migliore soluzione personalizzata di pianificazione dell’investimento, di finanziamento rateale e di copertura assicurativa.

SISMACOST

IDES è socio sviluppatore del software SismaCOST, il simulatore sismico che stima i costi di tutte le fasi del miglioramento sismico: un configuratore che ottimizza i costi, simulando la prestazione finale dell’edificio con le più moderne tecnologie di adeguamento sismico attualmente disponibili.

Se vuoi un check-up gratuito e senza impegno, scarica e compila il modulo SismaCOST. Ti invieremo il preventivo col prezzo per mettere in sicurezza il Tuo edificio.

Dopo aver compilato il modulo, salvalo su PC ed invialo via e-mail a ides@idesweb.it. Ricordati di mandare anche alcune fotografie dell’edificio. Se hai difficoltà, chiama il numero 030.66.60.491 per fissare un appuntamento telefonico con un nostro ingegnere.

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